Da quando decorre il termine per impugnare i bandi e gli atti di gara non assistititi da adeguata forma di pubblicità?

02 Febbraio 2017

La sentenza afferma che l'impugnativa dei bandi o degli atti di gara non assistiti da adeguata forma di pubblicità deve essere immediatamente proposta laddove l'impresa aspirante alla competizione abbia avuto, aliunde, effettiva conoscenza della gara.

La sentenza afferma che la previsione dell'art. 120, comma 2, c.p.a., secondo cui «se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto» fissa un termine massimo per la proposizione del ricorso avverso i bandi o gli atti di gara non assistiti da adeguata forma di pubblicità, ma non esclude che tale impugnativa debba essere immediatamente proposta laddove vi sia la prova che l'impresa aspirante alla competizione avesse avuto, aliunde, effettiva conoscenza della gara, nonostante la sua mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 66, comma 8, d. lgs. n. 163 del 2006.

La censura diretta a contestare la mancata pubblicità del bando, essa precisa, in tanto è sorretta da interesse in quanto tale mancata pubblicità abbia in effetti leso la possibilità di prendere parte alla gara: in quest'ottica, ove un operatore economico abbia comunque avuto conoscenza del bando e abbia fatto trascorrere il termine di trenta giorni per impugnarlo, esso non può giovarsi del più lungo termine previsto dell'art. 120, comma 2, c.p.a., che è invece posto a tutela di chi, proprio per tale mancata pubblicità, non sia stato effettivamente a conoscenza del bando e non abbia potuto prendere parte alla gara, aggiudicata ad altro soggetto, divenuto poi contraente dell'Amministrazione all'insaputa di detto operatore.

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