Sul divieto per le commissioni di gara di fissare ulteriori “criteri motivazionali”

Antonio Nicodemo
02 Marzo 2016

Le Commissioni di gara possono fissare i “criteri motivazionali” in fase di valutazione delle offerte?

Le Commissioni di gara possono fissare i “criteri motivazionali” in fase di valutazione delle offerte?

Ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa» è rimesso alla Stazione Appaltante il compito di fissare con la lex specialis di gara i criteri e i sottocriteri di valutazione qualitativa delle offerte. Tale regola è posta a presidio dell'imparzialità e della trasparenza nelle operazioni di valutazione qualitativa delle offerte. Attraverso l'indicata regola si persegue lo scopo di limitare al massimo la discrezionalità delle Commissioni fino al punto di renderne quasi vincolate le valutazioni.

Dunque, la Commissione di gara – nominata successivamente alla data ultima fissata dal bando per la presentazione delle offerte – non può fissare “i criteri motivazionali” cui si atterrà, attribuendo a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

Tanto è stato peraltro stabilito dalla Sezione III del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4812 pubblicata in data 21 ottobre 2015.

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