Un’informativa antimafia interdittiva non esclude dalla gara, ma osta unicamente alla stipulazione del contratto
28 Aprile 2017
L'assenza di informazioni antimafia interdittive non integra un requisito di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis), bensì un requisito di legittimazione alla stipulazione del contratto (cfr. la determinazione ANAC n. 2 del 2014; in senso opposto, Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4602 e Cons. St., sez. V, 12 agosto 2016, n. 3633). L'esistenza di un'interdittiva prefettizia, invero, non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dal citato art. 38. Piuttosto, il Codice delle leggi antimafia ne fa univocamente un requisito prescritto ai fini della stipulazione del contratto (si vedano gli artt. 83, comma 1, 91, comma 1, 94, comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2011). |