Consiglio di Stato: il (nuovo) Parere sullo schema di decreto del MIT in materia di programmazione di lavori, servizi e forniture
02 Agosto 2017
Lo scorso febbraio la Commissione speciale del Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 13 febbraio 2017, n. 351 segnalato nell'Autorità e Prassi: Consiglio di Stato: il Parere sullo schema del Decreto MIT in materia di programmazione ex art. 21 comma 8 del nuovo Codice) aveva espresso il proprio Parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento recante le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. In vista delle modifiche legislative che hanno investito il nuovo Codice dei contratti, il predetto schema tuttavia non è stato definitivamente adottato cosicché, lo scorso giugno, il MIT ha chiesto nuovamente un Parere al Consiglio di Stato su un nuovo testo dello schema aggiornato sia alla luce delle osservazioni formulate nel sopracitato Parere, sia delle modifiche nel frattempo apportate dal decreto “correttivo” (per le modifiche apportate dal decreto “correttivo” in materia di programmazione si v. C. FANASCA, Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici: guida alle modifiche, Milano, 2017) oltre che delle diverse proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, in sede di riunioni tecniche finalizzate all'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata. La Commissione speciale del Consiglio di Stato (Cons.St., comm.spec., 27 luglio 2017, n. 1806) ha espresso il proprio Parere favorevole, con osservazioni sul nuovo schema prendendo positivamente atto del recepimento da parte del Governo – per il tramite del DAGL – e del suddetto Ministero delle osservazioni contenute nel precedente Parere e dei cambiamenti apportati dal decreto “correttivo” che rendono più funzionale il quadro normativo derivante dall'interazione tra il Codice e il suddetto decreto. Il Parere si sofferma, in particolare, sull'art. 5 del nuovo schema trasmesso dal MIT. Con riferimento al comma 5 del suddetto articolo viene osservato che, in assenza di un'espressa previsione nell'art. 21 del Codice le forme di consultazione preventiva per la programmazione triennale e annuale possono essere solo “facoltative" e non “obbligatorie” come invece stabilisce il comma in esame. Sul punto la Commissione ha tuttavia sollecitato una nuova riflessione in sede legislativa anche per meglio coordinare l'istituto del dibattito pubblico di cui all'art. 22 Codice con le eventuali forme di pubblicità̀ degli atti di programmazione adottati e ha pertanto disposto la trasmissione del proprio Parere al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le eventuali iniziative di competenza. La Commissione ha inoltre invitato il MIT a riflettere sul comma 12 dello stesso art. 5 che sancisce l'equipollenza tra la mera pubblicazione dei dati sulla programmazione triennale, comprensivi della scheda B relativa alle opere incompiute, e la trasmissione dei dati sulle opere incompiute ai sensi dell'art. 3, d.m. n. 42 del 2013. Sebbene la previsione riduca gli oneri amministrativi, poiché sostituisce un onere di comunicazione specifica (esistente per le sole opere incompiute) con un onere di pubblicità più̀ ampio (che riguarda l'intero programma triennale) la sola pubblicità, ad avviso della Commissione, «non assicura un effettivo – ed efficace – censimento delle opere incompiute». La Commissione ha espresso perplessità anche sullo spostamento in avanti di due mesi (31 maggio) del termine fissato dal d.m. n. 42 del 2013 per la trasmissione, da parte delle stazioni appaltanti, al M.I.T. o alle Regioni e Province autonome competenti degli elenchi di opere incompiute. Il suddetto adempimento, ricorda il Parere, è infatti strumentale alla pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno dell'elenco delle opere incompiute, cosicché il breve lasso di tempo (di soli 30 giorni) intercorrente tra la pubblicazione dei programmi da parte delle stazioni appaltanti non sembra verosimilmente consentire il rispetto della scadenza di fine giugno. |