Riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi singolarmente
02 Settembre 2016
La controversia decisa da tale pronuncia riguarda l'annullamento degli atti di gara della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e distribuzione di biancheria e materassi per alcune Aziende Sanitarie Locali.
Con motivi aggiunti la società ricorrente lamenta che l'a.t.i. aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata dimostrazione della capogruppo del requisito economico professionale consistente nell'aver stipulato almeno un contratto da due milioni di euro per servizi analoghi nel triennio 2010-2012. Nella ricostruzione della società ricorrente, infatti, la capogruppo non soddisferebbe il prescritto requisito senza il ricorso all'a.t.i e tale modalità congiunta di partecipazione alla gara, non essendo prevista dal bando, sarebbe illegittima.
A tal proposito il Collegio preliminarmente precisa che l'importo indicato per il requisito economico professionale dei servizi analoghi svolti va calcolato sull'intero triennio (e non con riferimento ad un singolo contratto) perché maggiormente in linea sia con l'interpretazione del dato letterale, sia con il rispetto dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione alla gara.
Sulla possibilità di partecipare in maniera congiunta ad una gara in assenza di una precisa indicazione nel bando, con riferimento alle procedure ristrette, viene richiamata la costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale è ammissibile la riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente qualora non sia previsto alcun espresso divieto in tal senso nella lex specialis (in tal senso: Cons. Stato, V, n. 6619 del 2002; n. 5309 del 2003).
Sull'ammissibilità della riunione in a.t.i di imprese prequalificatesi singolarmente, il Collegio poi precisa che, ove esista una fase di prequalificazione, essa assolve all'esclusiva funzione di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione (con la conseguente selezione delle imprese da invitare) ed è distinta dalla gara vera e propria in cui, a seguito delle lettere di invito, vengono presentate le offerte. Inoltre, viene affermato che i requisiti dichiarati dalle imprese in sede di prequalifica, non vengono elisi nella loro validità dalle variazioni intervenute in sede di presentazione delle offerte.
La disciplina vigente si limita a richiedere che alla presentazione dell'offerta siano ammesse imprese già selezionate nella fase di prequalificazione, ma non impedisce a queste ultime di associarsi temporaneamente in vista della gara, posto che l'a.t.i. non estingue la soggettività delle imprese già qualificate e che, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto diverso da quelli invitati (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2008 n. 588). |