In caso di mancata produzione del PassOE, la stazione appaltante è tenuta a esercitare il soccorso istruttorio, senza applicare alcuna sanzione pecuniaria
02 Ottobre 2017
Con la sentenza in esame la Sezione V del Consiglio di Stato affronta il problema del legittimo esercizio del soccorso istruttorio, fra l'altro in favore di un operatore che abbia omesso di inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa, il PassOE rilasciato dal sistema di verifica contemplato dalla delibera ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, in applicazione dell'art. 6-bis del vecchio Codice dei contratti.
Ribadendo l'orientamento già espresso nella sentenza n. 2036 del 4 maggio 2017, la Sezione conferma l'esigenza di tenere conto, ai fini della esperibilità del soccorso istruttorio, di taluni indicatori essenziali, fra cui, la natura dell'elemento di cui è rilevata la carenza, e il principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare, che (a norma dell'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabile ratione temporis) preclude alle stazioni appaltanti di prevedere cause di esclusione diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento.
Orbene, rilevato che l'art. 6-bis del Codice dei contratti, nel disporre in ordine alla istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, non indica il possesso del PassOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, il Consiglio di Stato osserva altresì che, con riferimento alla funzione espletata (strumento elettronico di verificazione dei requisiti), il possesso del requisito di cui si tratta non si configuri, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale, idoneo a incidere sulla par condicio dei concorrenti.
Nel concorso si questi elementi, la Sezione ha quindi ribadito che, in difetto di indicazione del PassOE nella documentazione ammnistrativa, è doveroso, da parte della Stazione appaltante, l'esercizio del soccorso istruttorio, senza che peraltro ciò comporti l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria. |