Non esiste un principio di corrispondenza tra quote di partecipazione ad un raggruppamento e quote di esecuzione

03 Gennaio 2017

In vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non può dirsi sussistente nell'ordinamento un principio diretto ad affermare la necessità che venga rispettata una corrispondenza tra quota di partecipazione ad un raggruppamento o ad un consorzio e quota di esecuzione di una fornitura o di un servizio; un principio di tal genere non era desumibile neanche dal testo originario dell'art. 37, il cui comma 13 (abrogato dall'art. 12, comma 8, d.l. 28 marzo 2014 n. 47, conv. con mod., dalla l. 23 maggio 2014, n.80) prevedeva che «i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento» e, a maggior ragione, una volta che l'art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 ha espressamente limitato l'applicabilità della citata disposizione alla sola ipotesi di affidamento di “lavori”.

La sentenza in esame investe una controversia insorta allorché era già stata espunta, dalla disciplina dei contratti pubblici - per effetto dell'art. 12, comma 8, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv. con mod., dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 – la norma contenuta nell'art. 37, comma 13, d.lgs., 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevedeva che «i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento».

La questione riguarda un raggruppamento escluso dalla gara per l'affidamento di alcuni servizi di pulizia e sanificazione, per non aver rispettato il principio di corrispondenza fra quote dei requisiti di partecipazione e quote di esecuzione del servizio, che la stazione appaltante ha ritenuto insito nell'ordinamento, in tema di partecipazione di raggruppamenti nelle pubbliche gare.

Nell'accogliere il ricorso, Il TAR toscano ha affermato il principio ripotato in massima, ripercorrendo il procedimento esegetico seguito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze 13 giugno 2012, n. 22 e 28 agosto 2014, n. 27.

Sebbene legislativamente risolto con l'abrogazione del citato art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006, il problema della corrispondenza fra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di partecipazione alla prestazione continua dunque a costituire materia di contenzioso.

È pertanto quanto mai opportuna e chiarificatrice la presa di posizione della sentenza annotata nel senso della piena adesione agli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria.

Il TAR ricorda come il Supremo organo di Giustizia amministrativa abbia da tempo superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui a) l'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione valesse anche per gli appalti di servizi; b) detta corrispondenza dovesse risultare già in sede di offerta; c) nel caso di mancata previsione da parte della lex specialis dell'esclusione per violazione del principio di corrispondenza, la stessa dovesse ritenersi eterointegrata.

Del resto, osserva il decidente, la riforma del 2014 (che ha condotto alla espunzione del citato comma 13) non potrebbe essere interpretata altrimenti che nel senso della precisa volontà legislativa di devolvere alle stazioni appaltanti il potere di valutare l'introduzione, nei bandi di gara, di requisiti minimi di qualificazione strettamente correlati alle prestazioni da eseguire.

Si tratta di affermazione corroborata dall'autorevole insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Ed infatti, già nella sentenza 13 giugno 2012, n. 22 ( prima ancora che il comma 13 dell'art. 37 venisse abrogato dalla riforma del 2012) l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva evidenziato che «nel settore dei servizi, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei requisiti di capacità tecnico/organizzativa ed economico/finanziaria (…) spetta alla stazione appaltante il compito di definire nella lex specialis, in relazione al contenuto della prestazione, i requisiti di idoneità che devono essere posseduti dalle imprese componenti il raggruppamento».

Successivamente, intervenuta la riforma di cui all'art. 12, comma 8, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv. con mod., dalla l. 23 maggio 2014, n. 80, la medesima Adunanza Plenaria, ha introdotto il seguente principio di diritto «ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara» (Con. Stato. Ad. plen., 28 agosto 2014, n. 27).

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