Possesso del requisito della regolarità contributiva

Simone Abrate
03 Gennaio 2017

Il Consiglio di Stato ha confermato, con riferimento al requisito della regolarità contributiva ex art. 38, comma 1, lett. i), del Codice del 2006, che l'impresa partecipante a una procedura di gara deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta, ed è tenuta a conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

Nell'ambito dei controlli effettuati sull'aggiudicatario dalla stazione appaltante, ex art. 38 e 48, comma 2, del Codice del 2006, è emersa la sussistenza di una situazione di non regolarità contributiva. Nello specifico, a seguito della richiesta di DURC, contrariamente alla dichiarazione negativa resa in gara dall'aggiudicatario, si è riscontrata l'esistenza di debiti INPS per oltre 11.700 euro e per versamenti ancora dovuti all'INAIL per un importo di 1.455 euro.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado di revoca dell'aggiudicazione definitiva per carenza del possesso del requisito generale in questione, ha ribadito taluni principi essenziali utili a delimitare il perimetro applicativo dell'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice del 2006 e le relative modalità di controllo del possesso del requisito da parte della stazione appaltante.

E così:

- sussiste l'obbligo dell'impresa partecipante a una procedura di gara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta (nella specie, alla data del 22 marzo 2013) e di conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto;

- in tale contesto, resta irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva (cfr. Cons. St. , Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5), considerato che l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

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