Attestato di qualificazione e cessione di azienda

Redazione Scientifica
01 Marzo 2016

La circostanza che, ceduto un ramo d'azienda, il soggetto cedente resti per avventura in dotazione di requisiti sufficienti per una determinata qualificazione non lo esonera dal...

In sede di verifica triennale da parte di una SOA, l'attestazione relativa al possesso della qualificazione vale se ed in quanto non ci sia stata soluzione di continuità in ordine ai requisiti cui è connessa la qualificazione richiesta dal bando.

Possono esistere casi in cui, ceduto un ramo d'azienda, la cedente mantenga comunque requisiti sostanziali tali da sorreggere ancora la qualificazione inerente al compendio ceduto, indipendentemente da ulteriori acquisizioni e che giustifichino il dubbio in ordine ad una interpretazione non strettamente letterale dell'art. 76, d.lgs. n. 163/2006

La circostanza che, ceduto un ramo d'azienda, il soggetto cedente resti per avventura in dotazione di requisiti sufficienti per una determinata qualificazione non lo esonera dal chiedere ad una SOA l'“attestazione di qualificazione” ex art. 60, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010.

Non v'è contraddizione qualora, a seguito della cessione di un ramo o di una parte di ramo d'azienda, gli originari requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria siano perduti dal cedente senza per questo essere acquistati dal cessionario.

E' compatibile con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea l'onere di mantenere il richiesto requisito di qualificazione per tutta la durata della procedura di gara.

Gli operatori economici che si siano privati di una qualificazione a seguito di una scelta di politica dell'impresa (cessione di un ramo dell'azienda) devono, in omaggio al principi di autoresponsabilità, attivarsi tempestivamente e coordinare le proprie iniziative con i tempi di svolgimento delle procedure di gara alle quali partecipino o intendano prendere parte.

(Id. Cons. St., Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812; Cons. St., Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 813)

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