Il requisito di “giovane professionista”: presupposti di sussistenza e natura del rapporto

Redazione Scientifica
03 Maggio 2016

Il requisito di “giovane professionista” previsto dall'art. 253 d.P.R. n. 207 del 2010...

Il requisito di “giovane professionista” previsto dall'art. 253 d.P.R. n. 207 del 2010 – in ordine al quale i “cinque anni” devono calcolarsi dal momento dell'iscrizione all'albo – deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda, in quanto il tempo occorrente all'Amministrazione per la definizione della procedura di gara non può essere imputato alla impresa partecipante alla stessa, non essendo richiesto il possesso di tale requisito per tutta la durata della procedura della gara.

L'art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010, nel fare riferimento alla “presenza”, quale progettista, di almeno un giovane professionista, non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra lo stesso e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, essendo sufficiente, per integrare il requisito richiesto, l'aver anche (solo) sottoscritto il progetto.

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