Elementi oggetti ed incontestabili del collegamento ed irrilevanza della buona fede dei concorrenti
03 Maggio 2017
L'oggettiva ed incontestabile esistenza di un unico centro decisionale riconducibile al fatto che le offerte presentate da due concorrenti sono risultate non solo identiche nel valore di ribasso, ma anche redatte materialmente dalla stessa mano contenendo la scansione di una medesima copia cartacea, già vale di per sé a creare un consistente dubbio sulla indipendenza, serietà ed affidabilità dei due concorrenti e giustifica, pertanto, sia il provvedimento di esclusione adottato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, sia la consequenziale escussione della fideiussione, che, per giurisprudenza costante, costituisce l'automatica conseguenza della violazione delle regole e dei doveri contrattuali accettati con la sottoscrizione del c.d. patto di integrità. In tali ipotesi, anche a prescindere dalla eventuale buona fede delle imprese, è evidente, sul piano oggettivo, che le offerte sono state redatte da un unico soggetto e sono perciò riconducibili ad un unico centro decisionale. Non può rilevare in senso contrario la circostanza che la contestata identità sarebbe dipesa solo da una negligenza del professionista cui i due concorrenti, l'uno all'insaputa dell'altro, si sarebbero affidati per la redazione dell'offerta, in quanto trova applicazione il principio di cui all'art. 1228 c.c., secondo cui chi decide di avvalersi per la predisposizione e l'invio delle offerte di un terzo ausiliario, risponde oggettivamente dell'operato di questi, senza che possa invocare a propria scusante la colpa del collaboratore. |