Nomina della Commissione: profili formali e sostanziali. Art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006
03 Agosto 2016
Non è soggetta a censura la nomina della Commissione se, pur in mancanza della formale attestazione prevista dalla disposizione dell'art. 120, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, il presupposto sostanziale necessario per il ricorso a membri esterni emerga comunque dagli atti relativi alla nomina della commissione di gara. In tema di nomina di membri esterni nelle commissioni giudicatrici, i limiti posti dall'art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 afferiscono alla categoria professionale, alla necessità di garantire la necessaria rotazione, oltre che all'esigenza che detti membri assicurino una «adeguata professionalità»; da tale disposizione non è ricavabile alcun divieto di nominare commissari esterni professori universitari non appartenenti alla Facoltà cui è richiesta l'indicazione di una rosa di candidati, né tanto meno di nominare necessariamente un appartenente per ciascuna delle categorie professionali previste dalla medesima norma, e cioè, oltre ai docenti universitari di ruolo, anche i «professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali». |