Sull’insussistenza dell’onere di indicazione dei costi aziendali interni per i servizi di natura intellettuale
03 Agosto 2017
Il Tar accoglieva il ricorso proposto da una società avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento di un incarico di brokeraggio assicurativo aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'esclusione era stata disposta in quanto la ricorrente aveva indicato i costi aziendali interni di sicurezza pari a euro 0,00, in pretesa violazione della lettera d'invito. Il giudice di primo grado ritenendo scusabile l'errore in cui era incorsa la ricorrente – tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di indicazione dei costi di sicurezza aziendali per prestazioni di natura intellettuale – annullava il provvedimento impugnato in quanto lesivo dei principi del legittimo affidamento e del favor partecipationis; avverso la sentenza proponeva appello la stazione appaltante.
Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar richiamando l'orientamento secondo cui l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in caso di appalto di servizio di ordine intellettuale (quale quello di brokeraggio assicurativo) non comporta di per sé l'esclusione del concorrente per motivi di ordine formale (per violazione di legge o delle previsioni della lex specialis), dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua, in sede di verifica dell'offerta.
Secondo il giudice, il richiamato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi di persistente attualità, anche in vigenza del sopravvenuto art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile alla fattispecie sub iudice nella versione anteriore apportata al comma in esame dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) con la precisazione che alla novella, contenente l'espresso esonero dall'indicazione dei costi aziendali interni per i servizi di natura intellettuale, deve attribuirsi natura ricognitiva del previgente “diritto vivente” giurisprudenziale, e non già natura innovativa con esclusiva efficacia ex nunc proiettata nel futuro. |