Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente

Redazione Scientifica
04 Aprile 2017

La sentenza richiama i noti principi enunciati dall'Adunanza plenaria in ordine alla necessità di...

La sentenza richiama i noti principi enunciati dall'Adunanza plenaria in ordine alla necessità di esame congiunto delle due impugnazioni contrapposte nel solo caso in cui con entrambe siano fatti valere vizi reciprocamente escludenti dell'offerta del concorrente avverso, verificatisi nella medesima fase della procedura selettiva e dotati di “simmetria” (cfr. sent. 25 febbraio 2014, n. 9).

La sentenza afferma che i principi dianzi richiamati conservino piena validità ancora oggi, pur dopo gli ulteriori interventi in materia della Corte di giustizia UE, con i quali non è stata affatto pregiudicata l'autonomia delle disposizioni processuali interne in materia di legittimazione e interesse ad agire, limitandocisi a ribadire l'esigenza che queste non frustrino la piena esplicazione della concorrenza e delle libertà comunitarie, con la conseguenza che la soluzione adottata non possa variare a seconda del numero, maggiore o minore di due, dei concorrenti in gara (cfr. Corte giust. UE, 5 aprile 2016, C-689).

In caso di accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue in caso di due concorrenti l'annullamento dell'intera gara, verificandosi in tal modo un effetto che lungi dal connotarsi come ultrapetizione in quanto non oggetto di specifica domanda, costituisce null'altro che l'effetto indiretto dell'esame congiunto delle impugnazioni contrapposte.

Le censure che afferiscono a presunte carenze o inadeguatezze dell'offerta tecnica tali da non giustificare il punteggio assegnato in relazione ai connessi elementi di valutazione non hanno carattere “escludente” anche laddove si tratti di carenze gravi, trattandosi comunque di censure ampiamente impingenti il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali rimesse alla stazione appaltante piuttosto che concernenti la patente e immediata violazione di prescrizioni tecniche fondamentali; pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza n. 9 del 2014 dell'Adunanza plenaria, la parte che propone tali doglianze non può pretenderne un esame congiunto con quello del ricorso incidentale escludente, il cui accoglimento determina la perdita di legittimazione e interesse a farle valere.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.