Dichiarazioni mendaci della società ausiliaria ed avvalimento, con particolare riferimento al diritto comunitario

Redazione Scientifica
04 Maggio 2016

Ai sensi dell'art. 45, par. 2, comma 1, lettera g), della direttiva 2004/18/CE, è compatibile con il diritto comunitario una norma di diritto interno...

Ai sensi dell'art. 45, par. 2, comma 1, lettera g), della direttiva 2004/18/CE, è compatibile con il diritto comunitario una norma di diritto interno, ovvero una sua interpretazione, che consenta l'esclusione dalla gara del concorrente per il fatto di un terzo, ossia per la mendacità di una dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria.

Nell'ordinamento italiano, il rapporto fra concorrente e impresa ausiliaria è stato costruito – attraverso l'obbligo di produzione del “contratto di avvalimento” e la responsabilità solidale di avvalente e avvalso verso la stazione appaltante - in termini tali da rendere del tutto ragionevole che il primo, nel produrre le “informazioni” relative alla seconda, si assuma le responsabilità e i rischi connessi alla loro possibile non veridicità (salva restando, come è ovvio, la regolazione delle conseguenze di essa nei loro rapporti interni).

L'art. 63 della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui ammette la sostituzione dell'impresa ausiliaria in corso di gara, è certamente innovativo rispetto all'assetto vigente, non potendosene predicare né un carattere self executing né una continuità rispetto a principi già applicabili nel sistema attuale.

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