Inoperatività dell’obbligo di specifica indicazione dei costi di sicurezza aziendale nei casi di stipula di Accordi quadro
29 Giugno 2016
Anche secondo il dettato delle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 3 e 9 del 2015, l'obbligo di specifica indicazione dei costi di sicurezza aziendale è da circoscriversi alle ipotesi in cui sia possibile individuare uno specifico appalto da realizzare e non si applica anche ai casi di stipula di Accordi quadro, il cui contenuto è destinato ad essere di volta in volta integrato al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo. Pertanto, data la peculiare natura dell'Accordo quadro, l'obbligo di espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali c.d. interni può essere imposto solo una volta conosciuta l'esatta natura dell'intervento da realizzare, unitamente all'individuazione degli oneri da interferenza.
Conforme a TAR Lazio, Roma, 28 giugno 2016, n. 7467 |