Sulla competenza dei Comuni ad essere enti responsabili dell’affidamento della gestione dei rifiuti urbani
03 Luglio 2017
Ai sensi dell'art. articolo 200, comma 1, del d.gs. n. 152 del 2006, diretto a disciplinare l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, «La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo» i criteri di cui alle successive lettere da a) a f). Ai sensi dell'art. 202, comma 1, del medesimo decreto legislativo, modificato dall'art. 2, comma 28, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la competenza in ordine all'affidamento del servizio è attribuita alla Autorità d'Ambito, che aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie.
In materia è, peraltro, intervenuta la successiva previsione dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - inserito dall'art. 34, comma 23, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, e, in seguito più volte modificato - secondo cui le funzioni di affidamento della gestione dei «servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani» sono «esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».
Tale disciplina deve, tuttavia, ritenersi derogata, relativamente al solo periodo transitorio, dalla previsione dell'articolo 13, comma 1, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito in legge n. 15 del 2014, che prevede che l'avvio delle procedure di affidamento, attraverso la pubblicazione della relazione di cui all'articolo 34, comma 20, del d.l. n. 179 del 2012, sia un atto che può essere compiuto non solo dall'ente di governo del A.T.O., ove previsto, ma anche, se l'ente non è stato ancora previsto, dall' «ente responsabile dell'affidamento» («In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.»).
Il riferimento all'«ente responsabile dell'affidamento», ove l'ente di governo non sia stato ancora previsto, deve intendersi operato con riguardo ai Comuni, come si desume dalla previsione dell'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale norma infatti, pur riferendosi specificamente alla continuazione in via transitoria da parte dei Comuni della «gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»presuppone l'individuazione in via generale del Comune quale ente responsabile del servizio. Tale individuazione è, del resto, coerente con la previsione per cui i Comuni, anche cessata la fase transitoria, «concorrono», nell'ambito delle attività svolte a livello di A.T.O. e con le relative modalità, «alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati».
In questo contesto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Prefetto ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del d.l. n. 150 del 2013 - a mente del quale «La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014» – deve ritenersi ulteriormente residuale, ossia attivabile solo quando alcuno dei soggetti di cui al comma 1 abbia provveduto a deliberare l'affidamento del servizio alla data del 30 giugno 2014 né vi provveda successivamente. Il riferimento al termine del 30 giugno 2014 vale a radicare il potere del Prefetto, ma il superamento del termine – da ritenersi ordinatorio – non fa venire meno il potere dei soggetti di cui al comma 1, in quanto – di regola e in difetto di diversa espressa previsione – l'attribuzione di poteri sostitutivi è diretta a evitare le conseguenze dell'inadempimento dell'organo ordinariamente competente – nella specie l'ente responsabile dell'affidamento o, se istituito, l'ente di governo dell'A.T.O. - ma non a spogliare tale organo delle sue competenze, comunque esercitabili fino all'effettivo esercizio del potere sostitutivo. |