L’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali

04 Luglio 2017

I giudici amministrativi hanno chiarito che la stazione appaltante non può valutare, a fini partecipativi, la condanna comminata per uno dei reati incidenti sulla moralità professionale dei concorrenti, tra l'altro, quando il reato è stato dichiarato estinto o è intervenuta la riabilitazione.

I giudici amministrativi hanno chiarito che la stazione appaltante non può valutare, a fini partecipativi, la condanna comminata per uno dei reati incidenti sulla moralità professionale dei concorrenti, tra l'altro, quando il reato è stato dichiarato estinto o è intervenuta la riabilitazione.

Nel caso di specie, oggetto della controversia era la decisione della stazione appaltante di disattendere la proposta di aggiudicazione e per l'effetto non aggiudicare all'ATI costituita tra le due imprese ricorrenti l'appalto del servizio di refezione di mensa scolastica , in quanto le stesse avrebbero reso dichiarazioni non veritiere in ordine al possesso dei requisiti partecipativi di ordine generale.

Nel dettaglio, la determinazione della s.a. è dipesa dal fatto che dai certificati del casellario giudiziale, acquisti dall'Amministrazione attraverso il sistema AVCPASS, erano risultati un provvedimento di condanna a carico del legale rappresentante della prima impresa ed un altro a carico del legale rappresentante della seconda, ambedue non dichiarati dai concorrenti in sede di gara.

Tuttavia, come attestato dagli stessi certificati del casellario giudiziale prodotti dalla stazione appaltante, nel primo caso il reato era stato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 167 c.p., mentre nel secondo caso per il reato era stata concessa la riabilitazione.

Le ricorrenti, pertanto, si dolevano dell'operato dell'Amministrazione osservando che in base allo stesso Codice degli appalti, la condanna comminata per uno dei reati incidenti sulla moralità professionale dei concorrenti non costituisce motivo di esclusione dalla gara quando, tra l'altro, il reato è stato dichiarato estinto o è intervenuta la riabilitazione (cfr. art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016).

Sul punto il Collegio, nell'accogliere il proposto gravame, condividendo quanto osservato dalle ricorrenti, ha chiarito che, anche nelle vigenza del Nuovo Codice, non occorre dichiarare in sede di gara le situazioni che, per espressa previsione legislativa, non rilevano più ai fini dell'affidabilità e dell'integrità morale del concorrente.

Statuendo, pertanto, che, nel caso in esame, le società ricorrenti hanno legittimamente fatto a meno di indicare i precedenti penali per i quali, come visto, erano intervenute l'estinzione del reato e la riabilitazione.

Evidenziando, da ultimo, che quand'anche fosse stato comunque possibile valutare l'incidenza dei fatti sulla moralità professionale, l'amministrazione, ormai a conoscenza dei precedenti contestati, avrebbe dovuto esprimersi sull'integrità morale delle ricorrenti, anziché trincerarsi dietro l'aspetto soltanto formale addotto nella motivazione del provvedimento impugnato (secondo il quale la dichiarazione incompleta avrebbe precluso alla commissione di gara la possibilità di valutare, nell'ambito del procedimento selettivo delle offerte, l'incidenza della gravità del reato sulla moralità professionale).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.