Responsabilità precontrattuale e indennizzo da revoca del bando
04 Maggio 2016
La responsabilità precontrattuale della P.A. è connessa con la violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto e quindi non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase: la responsabilità precontrattuale perciò non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, giacché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della Pubblica amministrazione.
I bandi di selezione non rientrano – diversamente dall'aggiudicazione definitiva – tra i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole per i quali l'art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 prevede l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti interessati quale ristoro dei pregiudizi provocati dal provvedimento di secondo grado. |