È ammissibile il ricorso cumulativo avverso gli atti di una gara suddivisa in più lotti?
05 Giugno 2017
Il ricorso cumulativo è quello con il quale vengono impugnati più provvedimenti amministrativi da parte di un medesimo soggetto. Al riguardo, in tema di gare pubbliche, il comma 11-bis dell'art. 120 c.p.a., introdotto dall'art. 204 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”. Il TAR Milano, con la pronuncia in epigrafe, si è soffermato sui presupposti necessari affinché un operatore economico, nel contesto di un appalto suddiviso in numerosi lotti, possa impugnare cumulativamente più atti di gara (nel caso di specie, erano state impugnate l'aggiudicazione di un lotto intervenuta in favore di un concorrente e, con riferimento ad un altro concorrente, sia il provvedimento di ammissione sia la successiva aggiudicazione). Preliminarmente il Collegio ha ricordato che, nonostante la sua recente introduzione, il comma 11-bis codifica quel consolidato orientamento giurisprudenziale che, con riferimento al ricorso cumulativo all'interno del processo amministrativo, lo ritiene ammissibile solo ove sussista un collegamento funzionale fra i provvedimenti impugnati. In particolare, vi deve essere un'oggettiva interdipendenza tra gli stessi, in assenza della quale, non potendosi risalire ad un unico nesso procedimentale fra i medesimi, il ricorso è inammissibile. Ad avviso del TAR, in osservanza del principio costituzionale del giusto processo e del principio di ragionevole durata che ne è corollario, non potrebbe addivenirsi a diversa conclusione in quanto l'inammissibilità del ricorso cumulativo si giustifica alla luce dell'esigenza di assicurare un ordinato e razionale svolgimento del giudizio, evitando la trattazione contestuale di fattispecie diverse ed eterogenee, con conseguente inutile aggravio dell'attività giurisdizionale, a discapito del miglior e più celere andamento del processo. Da ricordare anche le disposizioni del codice del processo amministrativo, che, all'art. 3, ha introdotto il principio della chiarezza e sinteticità degli atti del processo: principio che nel rito speciale in materia di appalti assume una valenza centrale. Unitamente alle esposte esigenze, che, secondo il Collegio, devono comunque considerarsi prevalenti e di per sé sufficienti a sostenere le conclusioni ermeneutiche a cui è pervenuto, sussistono altresì ragioni di ordine fiscale, tese ad evitare elusioni nel pagamento del contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, il pagamento del quale è stato riconosciuto compatibile con il diritto dell'Unione Europea dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 6 ottobre 2015, resa nella causa C-61/14. |