Indicazione della parte di servizi che le società costituenti il RTI devono svolgere
05 Luglio 2017
In relazione a quanto previsto dall'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, l'obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali. |