Sulla modificabilitá delle giustificazioni nel procedimento di veritica dell’anomalia delle offerte e sui suoi limiti
05 Agosto 2016
Il corretto svolgimento del procedimento di verifica di anomalia presuppone l'immodificabilità dell'offerta, ma consente la modificabilità delle giustificazioni. Sono inoltre ammissibili giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e, a tale momento, dia garanzia di una seria esecuzione del contratto. La voce degli oneri di sicurezza, per la sua particolare rilevanza a protezione delle esigenze di tutela dei lavoratori, non può essere oggetto di modifica postuma, nel corso del giudizio di anomalia, giacché in tal modo verrebbe frustrata la prevalente esigenza della Stazione Appaltante di conoscere in modo specifico l'entità dei costi di sicurezza aziendale. Il rischio, ove si ammettesse una tale possibilità, sarebbe quello di “trasformare le giustificazioni, che servono a chiarire le ragioni della serietà e congruità dell'offerta, in occasione per la sua libera rimodulazione, per mezzo di una composizione e ricomposizione delle sue voci di costo”, con violazione anche del principio di par condicio. |