Quarte linee guida per l’applicazione dell’articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’arti
05 Settembre 2016
L'ANAC ha adottato, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Salute, le Quarte Linee guida per le imprese sanitarie che esercitano la loro attività per conto del Servizio Sanitario Nazionale, le quali risultino coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero siano destinatarie di informazioni interdittive antimafia. Le Linee guida precisano che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, si applicano anche alle imprese sanitarie istituzionalmente accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero in base alle normative regionali di riferimento. Le Linee guida precisano che la ratio di tale previsione consiste nella necessità di garantire l'esecuzione degli accordi contrattuali anche in presenza di tali possibili situazioni di illegalità. Il citato articolo 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, stabilisce che in presenza di fatti gravi e accertati, o comunque di rilevate situazioni anomale sintomatiche di condotte illecite, il Presidente dell'ANAC informi il Procuratore della Repubblica, il quale propone al Prefetto competente il rinnovamento degli organi sociali, ovvero di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente all'esecuzione del contratto, o, infine, al sostegno e monitoraggio dell'impresa stessa. Il Prefetto, valutata la gravità dei fatti oggetto d'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali, eventualmente sostituendo il soggetto o i soggetti coinvolti nei presunti illeciti con uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre. Analogamente si procede nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva, sebbene in tal caso le misure siano disposte di propria iniziativa dal Prefetto, che informa il Presidente dell'ANAC e nomina con decreto, d'intesa con il Ministro della Salute, uno o più commissari. Le linee guida danno atto altresì del fatto che il Governo ha predisposto uno schema di decreto che istituisce un apposito elenco nazionale per gli idonei all'incarico di direttore generale, dal quale il Prefetto, d'intesa col Ministero della Salute, potrà individuare i commissari da nominare, pur potendo incaricare soggetti al di fuori del predetto elenco purché in possesso dei requisiti di onorabilità e adeguata professionalità. Le linee guida si segnalano infine perché dettano i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dei commissari di nomina prefettizia, nonché per i compensi degli esperti eventualmente incaricati di revisionare il modello di governance della società, anch'essi nominati dal prefetto, ovvero dei coadiutori eventualmente designati per affiancare i commissari nello svolgimento dell'incarico. |