Revoca dell’aggiudicazione per non conformità della certificazione e perentorietà del termine stabilito dal d.lgs. n. 163 del 2006
05 Settembre 2017
La mancata corrispondenza tra certificato e prodotto offerto equivale alla mancata presentazione della certificazione ed è dunque causa di esclusione dalla gara. Se tale difformità è stata rilevata in epoca successiva all'aggiudicazione (definitiva), pur non essendo applicabili le previsioni del primo e del secondo comma dell'art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, è pur sempre vero che ai fini dell'aggiudicazione tale certificazione doveva essere presente e che la sua mancanza al momento della verifica successiva, in sede di riesame, appare legittima causa di esclusione e dunque di revoca in autotutela.
Il breve arco temporale in cui l'annullamento in autotutela interviene rispetto al momento dell'aggiudicazione, riduce l'obbligo motivazionale con riguardo all'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio. Ed infatti il ridotto arco temporale è ragione che induce di per sé a dare prevalenza al rispetto della legge di gara, vulnerata comunque da un'originaria non conformità della certificazione presentata rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, l'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere l'obbligo dell'aggiudicatario e del secondo graduato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati entro dieci giorni, enuclea un termine perentorio, in quanto le esigenze di celerità e certezza del procedimento di gara, presenti nella fase conclusiva, sarebbero frustrate dall'ipotetica facoltà dell'aggiudicatario di costringere l'Amministrazione a tenere in piedi sine die per l'esame della documentazione la struttura organizzativa predisposta per la gara. La natura perentoria di tale termine esclude che possa essere accordata al concorrente la sostanziale rimessione in termini connessa all'applicazione del soccorso istruttorio. |