Il contratto di avvalimento dev’essere specifico anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2016

L'attuale disciplina dettata dall'art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016 prescrive specificamente che...

L'attuale disciplina dettata dall'art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016 prescrive specificamente che l'operatore economico debba dimostrare in sede di contratto alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

L'esigenza di specificità vale quando il requisito prescritto dal disciplinare non si risolve in una prerogativa aziendale di carattere meramente economico-finanziario e dunque immateriale, ma concerne il possesso di precedenti esperienze che consentano di fare affidamento sulla capacità dell'imprenditore di svolgere la prestazione richiesta, la cui effettiva messa a disposizione può essere testimoniata solo attraverso l'indicazione puntuale dei concreti mezzi prestati alle imprese ausiliarie.

Il contratto di avvalimento che manchi della necessaria specificità è nullo e, ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, non può essere oggetto di soccorso istruttorio atteso che «Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».

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