Sui limiti al diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 del previgente Codice appalti

Redazione Scientifica
06 Giugno 2016

Dal testo dell'art. 13, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, si desume che deve essere senz'altro consentito l'accesso alla documentazione amministrativa ed all'offerta economica, mentre possono essere sottratte all'accesso esclusivamente le parti delle offerte tecniche...

Dal testo dell'art. 13, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, si desume che deve essere senz'altro consentito l'accesso alla documentazione amministrativa ed all'offerta economica, mentre possono essere sottratte all'accesso esclusivamente le parti delle offerte tecniche, caratterizzate dal regime di segretezza di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, in quanto può nuocere al patrimonio aziendale soltanto la divulgazione e/o diffusione di “disegni e modelli” ex artt. 31-44, “invenzioni” ex artt. 45-81 o “modelli di utilità” ex artt. 82-97 d.lgs. n. 30 del 2005 oppure di “segreti tecnici e/o commerciali” non “facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore” e che sono sottoposti “a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”, dalla cui conoscenza può derivare un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato di riferimento e/o può avvantaggiare ingiustificatamente i concorrenti in vista della partecipazione ad altre gare di oggetto analogo.

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