Sulla dichiarazione infedele circa i precedenti penali e sulla necessità di dichiarare anche i provvedimenti giurisdizionali che non figurano sul Casellario Giudiziale.
01 Luglio 2016
La dichiarazione negativa di insussistenza e/o omessa indicazione di condanne penali riportate va sanzionata con l'esclusione dalla gara, in quanto non può essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (introdotto dall'art. 39, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 conv. nella l. n. 114 del 2014), poiché tale fattispecie non consiste in una omessa e/o incompleta dichiarazione, ma in una falsa dichiarazione.
Atteso che anche i provvedimenti giurisdizionali, non riportati nel certificato del Casellario giudiziale richiesto dai privati, possono riferirsi ad un reato che incide sulla moralità professionale, il comma 2 del predetto art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 va interpretato nel senso che i concorrenti ad una gara di pubblico appalto devono attestare con apposita autodichiarazione, oltre alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva che vengono indicate nel certificato del Casellario giudiziale da loro richiesto, anche l'assenza di tutti gli altri provvedimenti giurisdizionali, non riportati ai sensi dell'art. 689, comma 2, c.p.p., per i quali non è stata ottenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p. o l'estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p., tenuto pure conto della circostanza che lo stesso art. 38, commi 1, lett. c), e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 fa espresso riferimenti alle sentenze patteggiate ex art. 444 c.p.p., ai decreti penali di condanna (divenuti irrevocabili) ed alle sentenze di condanna con il beneficio della non menzione: cioè a provvedimenti giurisdizionali non indicati nel certificato del Casellario giudiziale a richiesta di privati. |