Mancata produzione relativa alla c.d. clausola di equivalenza ed inapplicabilità del soccorso istruttorio

Redazione Scientifica
06 Settembre 2017

Ove un operatore economico faccia riferimento ad una dichiarazione di equivalenza...

Ove un operatore economico faccia riferimento ad una dichiarazione di equivalenza resa da una associazione privata, senza produrre la necessaria documentazione di supporto, non può ritenersi che al mancato rispetto di detto onere potesse sopperire la Commissione attraverso il soccorso istruttorio, ed addirittura attivandosi presso soggetti terzi per accertare l'effettiva equivalenza dichiarata dalla concorrente, ma da essa non provata (come, invece, dedotto nell'atto di appello).

Grava sulla concorrente, infatti, l'obbligo di provare l'equivalenza tra tutti i prodotti richiesti e quelli “equivalenti” offerti: il mancato rispetto di tale onere, comporta, in applicazione del principio di autoresponsabilità, l'esclusione dell'offerta.

Il soccorso istruttorio non può comportare il sovvertimento degli oneri, facendo gravare sulla Commissione giudicatrice quello imposto al concorrente: si altera, altrimenti, il principio della par condicio tra i concorrenti.

Il ricorso al soccorso istruttorio, infatti, può attivarsi quando sussistono dubbi, quando occorrono chiarimenti, ma non può estendersi quando manchi un requisito essenziale dell'offerta, quale è la prova dell'equivalenza di tutti i prodotti offerti con quelli richiesti in sede di gara dalla stazione appaltante, tanto più quando si tratta di prodotti medicali che per poter essere utilizzati su pazienti devono funzionare adeguatamente, collegandosi a dispositivi già in uso da parte della stessa stazione appaltante.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.