Congruità dell’offerta, in rapporto al rispetto del costo medio orario indicato nelle Tabelle Ministeriali. Calcolo del costo del lavoro
05 Luglio 2017
Richiama le proprie (Sentenze n. 104 del 5 marzo 2010 e n. 957 del 19 ottobre 2005), secondo cui la garanzia della congruità dell'offerta non comporta l'obbligo del rigido rispetto del costo medio orario indicato nelle Tabelle Ministeriali ex art. 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, per cui sono possibili scostamenti in diminuzione agli importi indicati nel vigente DM 8.7.2009 (“Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente degli Istituti di Vigilanza provata”), purché vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilite in sede di contrattazione collettiva e gli oneri previdenziali e di sicurezza fissati dalla normativa vigente, per cui possono essere derogate soltanto quelle voci della Tabella Ministeriale che non si riferiscono in maniera diretta al costo del lavoro, cioè a quelle voci che risultano necessarie a garantire sia le retribuzioni minime, sia gli oneri previdenziali e di sicurezza, inderogabili da parte dei datori di lavoro.
Richiama TAR Basilicata, Sentenze n. 104 del 5 marzo 2010 e n. 957 del 19 ottobre 2005 secondo cui il costo del lavoro, relativo alle ore annue mediamente non lavorate, calcolate in base a dati statistici a livello nazionale, in parte non suscettibili di oscillazione (ferie, festività, riduzione orario contrattuale) ed in parte suscettibili di oscillazione (assemblee e permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infortuni, maternità, formazione ex d.lgs. n. 626 del 1994), non può essere ridotto, facendo riferimento alle statistiche della propria azienda, in quanto tutte le Tabelle Ministeriali prevedono la possibilità di ridurre il costo del lavoro determinato soltanto in base ai benefici contributivi e/o fiscali previsti dalla legge, ai benefici o minori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva ed agli investimenti derivanti dall'applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
E, comunque, anche se le componenti del costo del lavoro (indicate nella Tabella Ministeriale) che esprimono valori medi (e non valori minimi inderogabili) possono teoricamente essere stimate in riduzione, “va sottolineato che tali operazioni non riescono a garantire in modo certo il rispetto degli stessi valori minimi inderogabili (stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa previdenziale e/o assistenziale), attesocchè la riduzione in base alla statistica aziendale del costo del lavoro con riferimento sia all'andamento aziendale degli infortuni sia alle predette ore mediamente non lavorate, non poggerebbe su dati che analizzano i vari fenomeni in modo complessivo e perciò si presterebbe ad una più probabile variazione nel breve periodo (variazione sicuramente più contenuta, se viene fatto riferimento al dato nazionale), che esporrebbe l'impresa offerente ad un più probabile aumento del costo del lavoro anche nel periodo di esecuzione dell'appalto (infatti, i dati statistici del passato non garantiscono una sicura ripetizione anche nel futuro)”.
Non risulta condivisibile anche l'argomentazione secondo cui le ferie ed i permessi retribuiti non dovevano essere obbligatoriamente goduti nel corso dell'anno di maturazione, ma potevano essere fruiti negli anni successivi o retribuiti a causa degli impegni di lavoro, attesochè, pur prescindendo dall'ipoteticità del ragionamento, non tiene conto dell'art. 36, comma 3, della Costituzione, che statuisce l'irrinunciabilità del diritto alle ferie. |