Commissione giudicatrice e cause di astensione obbligatoria
06 Ottobre 2016
Il TAR afferma che non costituisce causa di astensione obbligatoria di un componente della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 51, comma 1, c.p.c., la circostanza che la madre e il fratello del suddetto componente abbiano instaurato un giudizio civile contro un concorrente – sub specie contro la società ricorrente seconda classificata. Il predetto art. 5, espressamente richiamato dall'art. 84, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, precisa, infatti, al comma 1, che l'astensione è obbligatoria solo in caso di «grave inimicizia» intercorrente direttamente con un componente dell'organo giudicante o con il coniuge di quest'ultimo. Non viene, dunque, fatta menzione della madre, né del fratello. Con riguardo, invece, ai casi di astensione facoltativa, il comma 2 richiede la sussistenza di «gravi ragioni di convenienza». Si tratta, tuttavia, di un presupposto la cui esistenza è rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto giudicante. Il Collegio, dunque, respinge la censura proposta dalla ricorrente circa l'illegittima composizione della Commissione di gara, non trattandosi, nella specie, di una ipotesi di astensione obbligatoria.
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