Corretta declinazione delle regole di gara sulla suddivisione delle prestazioni in lotti e tutela della concorrenza

Redazione Scientifica
07 Marzo 2017

Anche gli istituti finalizzati alla massima partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici...

Anche gli istituti finalizzati alla massima partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici, quali il raggruppamento temporaneo di imprese o l'avvalimento possono rivelarsi insufficienti, e determinare quindi l'illegittimità della normativa di gara, quando sia dimostrata l'eccessiva restrizione della platea di concorrenti, a tutto svantaggio delle numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, come nel caso dell'elevato fatturato richiesto per ciascun lotto, posto che un'irragionevole formazione della domanda pubblica, sotto il profilo dimensionale, può vanificare i principi di massima concorrenzialità che presiedono al diritto degli appalti pubblici.

Come qualsiasi scelta della pubblica amministrazione anche la suddivisione in lotti di un contratto pubblico si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa e ciò ancorché l'incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all'amministrazione in questo ambito conduca per converso a confinare questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell'agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria.

Del resto, a questa affermazione di principio contenuta nel 78° considerando fa da contraltare quella di cui all'ultimo periodo del considerando 59 della stessa direttiva 2014/24/UE, a tenore del qual «l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI».

Nella dimensione dei lotti di gara le centrali di committenza devono svolgere un'istruttoria approfondita, volta a conciliare l'esigenza, posta a base della normativa sulla centralizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di evitare convenzioni “mono-contratto”, con i contrapposti imperativi di massima concorrenzialità ed apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori di minori dimensioni, bilanciando gli interessi ora esposti con quello di non segmentare eccessivamente le convenzioni da aggiudicare all'esito della gara ed evitare quindi i rischi di saturare con pochi ordinativi il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni obbligate per legge ad aderirvi.

Le dimensioni dei lotti, i requisiti di fatturato richiesti, la possibilità di partecipare a più di lotti e il cumulo di requisiti imposto per questa eventualità non devono essere sproporzionate rispetto alle esigenze di massima concorrenzialità e irragionevolmente lesive dell'interesse della stessa amministrazione a favorire la più ampia partecipazione di operatori privati al fine di conseguire i maggiori risparmi economici che solo un confronto competitivo ampio può assicurare.

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