Quando c’è soluzione di continuità nel possesso dell’attestato SOA
06 Aprile 2017
Il CGA ha chiarito che la presunzione di continuità nel possesso della qualificazione viene meno qualora il legale rappresentante del Consorzio stabile abbia chiesto alla SOA lo scioglimento del contratto tempestivamente stipulato, avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di controllo e le verifiche necessarie per ottenere la nuova attestazione, adducendo di non essere in grado di fornire, nei termini previsti dall'art.77 del d.P.R. n. 207 del 2010, la documentazione richiesta per l'aggiornamento. Ne consegue che allo scadere del termine di cui sopra, non essendo stato rilasciato il nuovo attestato recante l'aggiornamento della scadenza intermedia viene meno la c.d. “continuità dei requisiti”. Sicché, il nuovo contratto sopravvenuto (ben dopo - quasi tre mesi dopo - che il precedente contratto era stato risolto ed oltre cinque mesi dopo la scadenza intermedia, verificatasi il 9 agosto 2014) avrà efficacia ex nunc con evidente soluzione di continuità e l'obbligo di esclusione dalla gara della società trovatasi in difetto dei requisiti. |