Servizi analoghi
07 Aprile 2017
Nel caso in cui il bando di gara pubblica chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di «servizi analoghi» con quello di «servizi identici», atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; aggiungasi che la locuzione «servizi analoghi» non s'identifica con «servizi identici», poiché la prima formula («servizi analoghi») implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando. |