Sull’iscrizione alla Camera di Commercio
07 Giugno 2016
Quando il bando di gara richiede, ai fini dell'ammissione alla procedura, il possesso di una determinata qualificazione dell'attività corrispondente all'oggetto dell'appalto e l'indicazione nel certificato camerale dell'attività stessa, quest'ultima prescrizione va intesa in senso strumentale, ovvero funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato; pertanto, qualora sia dimostrato, da parte del concorrente, l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, l'eventuale imprecisione della descrizione dell'attività risultante dal certificato camerale non può comportarne l'esclusione.
Solo se dimostrato, da parte del concorrente, l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, l'eventuale imprecisione della descrizione dell'attività risultante dal certificato camerale non è sufficiente a determinarne l'esclusione, a pena di una applicazione meramente formalistica della lex specialis (come tale contrastante con il principio di cui all'art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163 del 2006).
Nelle gare pubbliche indette per l'affidamento di appalti, l'iscrizione del partecipante alla Camera di Commercio e la sua coerenza rispetto al contenuto contrattuale è requisito di ammissione, perché consente di verificare la corrispondenza dell'oggetto dell'iscrizione con quello dell'appalto e, di conseguenza, la specifica capacità tecnica posseduta dai contraenti.
Il difetto di un requisito attenente alle necessarie capacità soggettive per partecipare alla gara, il suo difetto da parte dell ‘aggiudicataria comporta, ex se, l'esclusione, indipendentemente dalla previsione nella legge di gara, poiché tale carenza integrava l'ipotesi di cui all'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n.163 del 2006 relativa alla mancanza "degli elementi essenziali " dell'offerta.
I requisiti professionali previsti dall'art. 39, d.lgs. n. 163 del 2006 (tra cui l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio) sono cosa diversa da quelli di esperienza tecnica di cui all'art. 42.
Mentre alla carenza del requisito di esperienza tecnica può pacificamente porsi rimedio con ricorso allo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti, per cui il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, il requisito professionale dell'iscrizione alla Camera di Commercio non può ritenersi essere validamente oggetto di avvalimento. |