Utilizzabilità del criterio di selezione dell’offerta del prezzo più basso per l’aggiudicazione di un servizio specialistico e tecnologico
07 Luglio 2016
Secondo quanto prevede l'art. 81 comma 2, d.lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante deve scegliere il criterio di selezione dell'offerta più adeguato in relazione alle caratteristiche oggetto del contratto; tale scelta non richiede una specifica e puntuale motivazione ed è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante non sindacabile in sede di legittimità se non in casi di palese illogicità od incongruità. Tale illogicità non può essere, di per sé, desunta dalla natura specialistica e tecnologica del servizio posto a base di gara, ben potendo tali peculiari caratteristiche essere, comunque, salvaguardate, in presenza del criterio di selezione dell'offerta del prezzo più basso, dalla predisposizione di un capitolato tecnico che descriva con sufficiente precisione le caratteristiche del servizio da eseguire. |