Limiti euro-unitari all’esclusione per l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali sostanzialmente rispettati

Redazione Scientifica
07 Luglio 2017

A seguito della pronuncia della CGUE n. 162/2016 – secondo cui i principi euro-unitari...

A seguito della pronuncia della CGUE (adita con rinvio pregiudiziale proprio nel giudizio de quo) n. 162/2016 – secondo cui i principi euro-unitari ostano all'esclusione di un offerente che non abbia rispettato l'obbligo di indicare separatamente nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro nel caso in cui tale obbligo non risulti espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, ma emerga unicamente da un'interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l'intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti – si deve ritenere illegittima l'esclusione dell'impresa che abbia omesso l'indicazione degli oneri per la sicurezza in assenza di una specifica prescrizione dell'ordinamento ovvero della lex specialis, soprattutto nel caso in cui non sia contestato il sostanziale rispetto da parte dell'impresa degli oneri di sicurezza necessari. In tale ipotesi, infatti, i principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere all'impresa la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo mediante l'istituto del soccorso istruttorio entro un termine fissato dall'Amministrazione aggiudicatrice.

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