Funzione del rito super-accelerato. Interesse al ricorso ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. in caso di aggiudicazione in favore di un altro operatore economico

06 Luglio 2017

Il rito “super-accelerato” è finalizzato a definire in modo definitivo la platea dei soggetti ammessi alla gara, cristallizzandone...

Il rito “super-accelerato” è finalizzato a definire in modo definitivo la platea dei soggetti ammessi alla gara, cristallizzandone la situazione al fine della rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara (così Cons. St., V, ord. 14 marzo 2017, n. 1059),

L'interesse al ricorso non può essere valutato in modo avulso dalla graduatoria formulata, e dunque senza tenere conto della posizione nella medesima conseguita dalle singole partecipanti alla gara.

La distinzione e la separatezza del giudizio ex art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a. rispetto a quello ordinario del medesimo articolo 120 non contempla per il giudice del primo un divieto di prendere in considerazione i fatti storici medio tempore venuti in essere e risultanti dai suoi atti processuali, come, ad esempio, l'avvenuta aggiudicazione della gara o gli effetti di eventuali impugnazioni di quest'ultima.

La legge non prevede uno stand-still processuale collegato alla presentazione del ricorso di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120.

L'avvenuta aggiudicazione in favore di un operatore economico incide sull'interesse al ricorso di chi intenda contestare le ammissioni altrui.

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