Differenza tra i requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 42 d.lgs. n. 163 del 2006 e quelli di capacità economica e finanziaria, ex all’art. 41
06 Luglio 2017
L'art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006 (statuente, ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, la presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle forniture prestati negli ultimi tre anni) non richiede l'esistenza di un necessario rapporto di committenza in relazione alle prestazioni oggetto del requisito di capacità tecnica, sicché non può affermarsi che la gestione di un servizio in proprio costituisca una circostanza necessariamente esclusa dalla portata applicativa della norma citata, anzi il regime che regola i requisiti di capacità tecnica, a differenza della capacità economica finanziaria ex art. 41 vecchio codice appalti, è improntato a un criterio di assoluta atipicità, senza porre limitazione alcuna alle prestazioni che possono formare oggetto del requisito esperienziale di partecipazione. |