Sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere ove vi sia una comunicazione proveniente da un privato (l’ausiliario) relativamente agli effetti risolutivi sul contratto di avvalimento stipulato con l’offerente

Redazione Scientifica
06 Ottobre 2016

Nel giudizio amministrativo, tra le ragioni impeditive di una pronuncia di merito vi sono senz'altro quelle che incidono sull'interesse a ricorrere...

Nel giudizio amministrativo, tra le ragioni impeditive di una pronuncia di merito vi sono senz'altro quelle che incidono sull'interesse a ricorrere, condizione dell'azione che deve sussistere sino alla decisione della causa, rilevabile d'ufficio anche in grado di appello (Cfr. Cons. St., Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6542; Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5401).

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone tuttavia che dette ragioni impeditive vengano vagliate con estremo rigore, soprattutto ove prescindano dall'espressa o implicita volontà del ricorrente, in modo che, solo ove esse siano certe, definitive ed irretrattabili e determinino il venir meno di qualsivoglia utilità, anche strumentale, esse possano essere poste dal giudice, anche a seguito di un rilievo d'ufficio, a base di una sentenza che dichiari l'estinzione del giudizio. In particolare esse non devono implicare margini valutativi, né presentare profili di reversibilità o instabilità, diversamente risolvendosi in un diniego di giustizia.

Il giudice di prime cure non può porre a base della dichiarazione di improcedibilità del ricorso una comunicazione proveniente da un privato (l'ausiliario) relativamente agli effetti risolutivi sul contratto di avvalimento stipulato con l'offerente, asseritamente discendenti, a norma del contratto intercorso con l'ausiliata, dalla mancata aggiudicazione.

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