Normativa di gara e contratti collettivi nazionali di lavoro
07 Ottobre 2016
Il Consiglio di Stato ha ritenuto coerente con l'oggetto dell'appalto (affidamento dei servizi di ispezione, disostruzione, lavaggio e pulizia idrodinamica della rete fognaria) la scelta dell'impresa aggiudicataria di applicare alle proprie maestranze il costo medio orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore “acqua e gas” (in quanto lo stesso disciplina, tra l'altro, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle aziende che gestiscono i servizi relativi al ciclo integrato dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie). Ad avviso della ricorrente, la miglior offerta dell'aggiudicataria sarebbe conseguenza dell'applicazione del suddetto contratto collettivo nazionale in luogo di quello del settore delle imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, maggiormente coerente rispetto alle prestazioni oggetto di gara. Nel motivare la propria decisione il Collegio ha rilevato preliminarmente che rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione fissare i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo, ed all'interno di queste scelte è rimessa alla stazione appaltante la scelta dei requisiti da richiedere e tra questi non è certamente annoverabile l'applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da affidare all'aggiudicatario. Sotto questo profilo, infatti, l'indicazione dell'applicazione di uno specifico contratto collettivo nazionale di settore può eventualmente essere indicata nella legge di gara e ciò anche a pena di esclusione, ma tale clausola deve rispondere ad una “ferrea logica di correlazione” tra requisiti da indicare e prestazioni da appaltare, poiché in caso contrario il principio del favor partecipationis ne risulterebbe gravemente sminuito ed in conclusione la legge di gara sarebbe stata emanata in assoluta violazione del principio di concorrenza. Nel caso di specie, conclude il Consiglio di Stato, la scelta operata dalla stazione appaltante costituisce un normale precipitato della discrezionalità della pubblica amministrazione e non può essere tacciata di alcuna irragionevolezza, atteso che le prestazioni, oggetto della gara, si attagliano pacificamente al rapporto di lavoro disciplinato dal contratto collettivo nazionale del settore “acqua e gas”. |