Sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio delle associazioni rappresentative di interessi collettivi
07 Dicembre 2016
L'intervento in giudizio di associazioni rappresentative di interessi collettivi può essere ritenuto ammissibile a condizione che: (i) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; (ii) e che l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, ossia che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio. |