Omessa dichiarazione di una condanna per tentata frode
08 Marzo 2017
È legittima l'esclusione disposta nei confronti del concorrente il cui legale rappresentante ha subito una condanna per tentata frode nell'esercizio del commercio senza che tale condanna sia stata dichiarata in sede di partecipazione alla procedura. Il fatto che l'appellante abbia gestito il servizio, e anzi la gestione gli sia stata prorogata in attesa della scelta del nuovo affidatario costituisce atto di estremo favore nei suoi confronti ma non fa venir meno l'elemento ostativo di cui si è detto. Essendo l'esclusione un atto dovuto sono ininfluenti, ai sensi dell'art. 21-octies della l. 7 agosto 1990, n. 241, l'eventuale difetto di motivazione e la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. |