Incompatibile con diritto UE la specifica tecnica del capitolato che preveda l’approvvigionamento prioritario con medicinali prodotti con plasma nazionale

Redazione Scientifica
09 Giugno 2017

Ai sensi dell'art. 23, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, le specifiche tecniche che figurano...

Ai sensi dell'art. 23, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, le specifiche tecniche che figurano nei documenti di un appalto pubblico devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Dalla formulazione letterale della suddetta disposizione della direttiva si deduce chiaramente che una specifica tecnica può menzionare una provenienza determinata soltanto nel caso in cui l'oggetto dell'appalto pubblico lo giustifichi e che la stessa può essere autorizzata unicamente a titolo eccezionale. In ogni caso, al riferimento ad una specifica tecnica, quale una provenienza o un'origine determinata, devono essere uniti i termini «o equivalente»

L'art. 2 e l'art.23, par. 2 e 8, della direttiva 2004/18/CE, e l'art. 34 TFUE, in combinato disposto con l'art. 36 TFUE, devono essere interpretati nel senso che ostano a una clausola del capitolato d'oneri di un appalto pubblico che richiede, in conformità alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice, che i medicinali derivati dal plasma, (oggetto dell'appalto pubblico in discussione nel caso sottoposto alla CGUE), siano prodotti a partire da plasma raccolto nel suddetto Stato membro.

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