Non sono ammissibili varianti e rinegoziazioni al contratto “esteso” in adesione
09 Giugno 2017
Nella sentenza in commento il Tar Firenze, ha affrontato la questione relativa alla possibilità di presentare delle offerte economiche in variante in caso di estensione soggettiva del contratto di appalto munito di apposita clausola di adesione.
A tale fine il collegio ha rilevato come l'eventuale estensione del contratto d'appalto, sotto il profilo soggettivo, attraverso l'adesione di una amministrazione aggiudicatrice ad un contratto stipulato da altra amministrazione, seppur costituisce una fattispecie problematica sia sul piano dell'inquadramento normativo, riconducibile allo schema degli accordi quadro, sia su quello della compatibilità con i principi comunitari che disciplinano la concorrenza fra operatori economici, costituisca ormai un'operazione ammissibile e rappresenti una valida alternativa all'onere di procedere a “gare fotocopia” per la concentrazione degli acquisiti, trovando il referente normativo legittimante nei noti principi di economicità e buon andamento della P.A.
Quanto, invece, alla possibilità di estensione oggettiva, il collegio ha preso posizione sui limiti in cui sia possibile modificarne i termini oggettivi attraverso prestazioni aggiuntive non contemplate nel contratto in essere con la nuova amministrazione aderente, e sulla eventuale possibilità di estendere a tale fattispecie l'art. 311 d.P.R. 207 del 2010 (applicabile ratione temporis) sulle varianti contrattuali motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della sua stipulazione
Al riguardo, il collegio ha escluso la possibilità di varianti al contratto in corso d'opera nei riguardi di un'amministrazione diversa dall'originaria stipulante, che vorrebbe aderirvi ex novo avvalendosi della clausola di estensione, perché in tal caso verrebbe a marcare del tutto il problema dell'incidenza delle sopravvenienze sull'interesse soddisfatto dalla esecuzione del contratto, non risultando quindi, applicabili le norme che sono volte a contemperare tale interesse con le regole pro concorrenziali. Pertanto, poiché che la adesione, in forza di specifica clausola, ad un contratto stipulato da altra amministrazione aggiudicatrice ha come presupposto l'identità dell'oggetto dei due contratti o, comunque, che le prestazioni acquisite attraverso l'estensione siano determinabili in base a criteri trasparenti che possano evincersi dalla stessa lex speciali, per il collegio appare incompatibile con il modulo della adesione una rinegoziazione delle condizioni contrattuali operata sulla base di scelte discrezionali della stazione appaltante che non siano state oggetto di un previo confronto concorrenziale aperto a tutte le imprese in possesso dei necessari requisiti. |