Liquidazione coatta amministrativa del concorrente e interruzione del giudizio in corso
01 Luglio 2016
Atteso che in riferimento alla liquidazione coatta amministrativa non è richiamato l'art. 43 l. fall. (secondo il cui ultimo comma “l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”) e considerato che tale disposizione non può applicarsi in via analogica, trattandosi di norma speciale produttiva di effetti particolarmente gravi sul piano processuale, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa intervenuta nel corso del giudizio, ai fini dell'interruzione del processo, è necessario che l'evento interruttivo venga dichiarato in udienza dal procuratore della parte che ne è colpita. |