Quote di ripartizione e raggruppamento sovrabbondante
09 Febbraio 2017
In materia di raggruppamenti temporanei di imprese, l'esegesi letterale dell'art. 275, comma 2, del regolamento di attuazione del codice dei contratti pone in evidenza che il riferimento “in misura maggioritaria” riguarda l'esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria, e non anche il possesso dei requisiti. Ed invero la ratio della disposizione è quella di evitare che la mandataria possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria, il che riguarda precipuamente l'impegno operativo che la medesima assume.; Con riguardo al raggruppamento sovrabbondante, la giurisprudenza ha indirettamente chiarito che un siffatto raggruppamento non è vietato in via generale dall'ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione. Il divieto di concorrere in RTI sovrabbondanti può essere contemplato caso per caso dalla singola lex specialis, sempre che vengano spiegate le ragioni per cui il raggruppamento di imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione alteri la concorrenza. |