Criterio di calcolo dell'anomalia dell'offerta nel d.lgs. n. 50 del 2016
09 Marzo 2017
L'art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016, che, per il caso di aggiudicazione al prezzo più basso, ed «al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia» (soglia al di sopra della quale i concorrenti sono esclusi, determinandosi così l'automatica vittoria del primo concorrente non escluso) ha previsto che detta soglia possa essere calcolata secondo criteri tra loro alternativi, uno dei quali viene sorteggiato nell'ambito della gara, è di assai ardua giustificazione logica, risultando pienamente rispettato il solo criterio dell'imprevedibilità dell'esito, con dubbio sacrificio di ogni altro valore, in quanto la soglia di anomalia dovrebbe correlarsi ad una ragionevole affidabilità dell'offerta, garantendo nel contempo all'amministrazione il miglior risultato economico possibile tanto che, nel caso di specie,a seconda del criterio in astratto utilizzabile per individuare la soglia di anomalia, avrebbe ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto un'impresa diversa (pur dubitando circa l'esatta interpretazione della norma, il collegio ha ritenuto legittimo quanto operato dalla stazione appaltante nella specie, ove nel corso della gara è stato sorteggiato, quale criterio di calcolo della soglia di anomalia, quello di cui all'art. 97, comma 2, lett. b) del d.lgs. cit.; nella sua applicazione la stazione appaltante ha proceduto dapprima a calcolare la media dei ribassi con esclusione delle “ali”, pari 24,481%; ha quindi individuato la prima cifra dopo la virgola (pari a 4) che, essendo una cifra pari ha lasciando invariato il risultato. La gara è stata per l'effetto aggiudicata alla impresa che, con un ribasso del 23,257%, è risultata la miglior offerta non anomala). |