Offerte anomale: competenza del rup, motivazione e sindacabilità in sede giurisdizionale

Redazione Scientifica
08 Maggio 2017

Nel vigore del nuovo codice dei contratti, le Linee guida n. 3, approvate dall'ANAC con deliberazione...

Nel vigore del nuovo codice dei contratti, le Linee guida n. 3, approvate dall'ANAC con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096 e relative a «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», stabiliscono, al punto 5.3., intitolato “Valutazione delle offerte anormalmente basse” che «Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice».

Nel procedimento di verifica dell'anomalia nel caso di offerta ritenuta congrua è sufficiente, anche una motivazione sintetica ed espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa interessata. In quest'ultimo caso non occorre che la determinazione si basi su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni.

L'esame della legittimità del giudizio di anomalia dell'offerta deve arrestarsi a un controllo estrinseco della ragionevolezza, della logicità delle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice, oltre che dalla completezza della presupposta istruttoria, ma non può estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla remuneratività dell'offerta (conferma ex multis, Cons. St., Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4361; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3800; TAR Lazio, Roma, Sez I-ter, 23 settembre 2015, n. 11370; Tar Lazio, Roma, Sez. III-quater, 22 luglio 2015, n. 10074): così, da ultimo, T.A.R. Catania, Sez. I, 24 gennaio 2017, n. 178.

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