La revisione prezzi si applica alle proroghe, ma non ai rinnovi contrattuali
09 Maggio 2017
Il TAR ha precisato che la revisione non si applica ai rinnovi contrattuali, giacché la forma – e sostanza – negoziale di tali atti ha implicate manifestazioni di volontà con contenuto ed effetto novativo dell'originario rapporto. Nel caso in esame, ha invece ritenuto sussistente il diritto alla revisione prezzi stante che, gli atti afferenti i contratti dedotti in giudizio, presentano le caratteristiche strutturali e funzionali delle proroghe (nel senso che spostano solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto), e non dei rinnovi: sia per l'assenza di negoziazione, sia per l'assenza di elementi novativi dell'originario accordo negoziale diversi dal termine finale del rapporto. Inoltre, discostandosi dall'orientamento espresso dal TAR Catania (sentenza n. 1923 del 2016), ha affermato che il diritto alla revisione prezzi nell'ambito regionale della Sicilia ha trovato ingresso solo a seguito dell'entrata in vigore della L.r. n. 2 del 2002, sicché esso non può applicato ai contratti sottoscritti ed alle proroghe concesse precedentemente alla sua entrata in vigore. |