Rapporti tra notificazione e deposito dell’atto e termine impugnatorio
10 Maggio 2017
È sostenibile la tesi secondo cui la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell'atto di parte siano requisiti funzionali al solo deposito, restando pur sempre possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico; ciò in base a quanto previsto dall'art. 136 c.p.a., che, prevede, da un lato, la sottoscrizione digitale e non anche la redazione digitale (comma 2-bis), e, dall'altro, che si possa trarre copia informatica dell'originale analogico. La tematica in esame si atteggia in maniera peculiare rispetto alle notifiche cartacee, per le quali si offrono, in concreto, due soluzioni: a) formazione dell'originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall'avvocato, ai fini della notifica cartacea; b) formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo pec, o, comunque, ai fini del deposito telematico. Il dies a quo del termine impugnatorio del provvedimento che determina l'ammissione alla gara decorre dalla pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. |